Art. 27

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Al 1° capoverso dell' della legge 2 agosto 1897, n. 382, dopo la parola «identificazione» sono aggiunte le seguenti: «Sarà inoltre esplicitamente detto se il fondo costituisce l'unico o quasi l'unico cespite di entrata del Comune».
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LEGGE 14 luglio 1907, n. 562 (Art. 27 Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna.) — Testo vigente | Portale Normativo