Art. 27 · LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

Art. 27

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Al 1° capoverso dell' della legge 2 agosto 1897, n. 382, dopo la parola «identificazione» sono aggiunte le seguenti: «Sarà inoltre esplicitamente detto se il fondo costituisce l'unico o quasi l'unico cespite di entrata del Comune».
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