Art. 25

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
L' della legge 2 agosto 1897 è cosi modificato: «In ciascun capoluogo delle provincie dell'isola è istituita una Giunta d'arbitri presieduta da un consigliere d'appello o da un giudice di tribunale scelto dal primo presidente della Corte d'appello, da uno dei membri elettivi della Giunta amministrativa nominato dal prefetto, da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati designato dal Consiglio stesso. «Sarà incaricato delle funzioni di segretario un vice cancelliere di pretura con decreto del primo presidente, con indennità da determinarsi dalla Giunta d'arbitri. «Le funzioni di membri della Giunta sono compensate con medaglia di presenza di L. 10 pagabili dalla Cassa ademprivile». (Il resto identico all' della legge 28 luglio 1902).
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