Art. 26
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Dopo il 2° capoverso dell' della legge 2 agosto 1897, n. 382, è aggiunta la seguente disposizione:
«Il Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile può sempre intervenire in giudizio in tutte le cause che vertono davanti la Giunta d'arbitri e deve essere chiesto il suo parere, da emettersi entro quindici giorni, prima che la Giunta omologhi qualsiasi transazione. La Giunta, anche dopo aver sentito il parere del Consiglio della Cassa ademprivile, può chiamare le parti per avere chiarimenti o per suggerire qualche modificazione, se lo credesse conveniente, e dovrà sempre tentare la conciliazione fra le parti stesse».
(Il resto identico).
Storico versioni
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