Art. 31

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
In ciascuna delle due provincie di Cagliari e Sassari è istituita una cattedra ambulante di agricoltura, da specializzarsi a seconda dei bisogni locali e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il personale di ogni cattedra è costituito da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti (n. 6 e 7 tabella A). Il ministro di agricoltura potrà, entro i limiti della somma stanziata, istituire con decreto Reale, poderi dimostrativi circondariali di superficie non minore di 10 ettari, nei quali si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificamento agrario, con indirizzo economico e prove colturali su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa. I poderi dimostrativi, circondariali saranno diretti da un assistente o da un sorvegliante della cattedra ambulante, sotto la dipendenza del direttore della cattedra. Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovvisto, ovvero che i fabbricati ivi esistenti non siano suscettibili di utile trasformazione. I terreni per i poderi dimostrativi, ove non fosso possibile e conveniente servirsi di quelli di origine ademprivile o appartenenti al demanio dello Stato ed alle Amministrazioni locali, il Governo potrà acquistarli, oppure espropriarli, per ragioni di pubblica utilità, valendosi delle disposizioni dell' della legge 2 agosto 1897, n. 382, o anche assumerli in enfiteusi. In ogni Provincia vi saranno stazioni di monta e uno o più depositi di macchine ed attrezzi rurali. La prima costituzione di tali stazioni e depositi sarà fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sarà a carico della Cassa ademprivile. Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei poderi dimostrativi stessi e delle istituzioni annesse. Le piante e i semi prodotti negli appezzamenti dei poderi dimostrativi, a ciò destinati, saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.
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