Art. 34

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Il termine di cui all'art. 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è prorogato per un decennio. All' di detta legge è sostituito il seguente: I centri di colonizzazione agraria che entro dieci anni dall'attuazione della presente legge sorgeranno in terreni incolti e non abitati alla distanza almeno di 3 chilometri dall'abitato e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 15 individui in almeno tre case coloniche con 60 ettari o più di terreno razionalmente coltivati, godranno dell'esenzione dell'imposta fondiaria erariale. L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente. Il beneficio della esenzione dell'imposta fondiaria erariale sarà esteso alle colonie agrarie sorte nel quinquennio anteriore alla pubblicazione della presente legge.
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