Art. 30

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
I beni delle Cussorgie, in possesso di fatto dei Cussorgiali al 1° gennaio 1906, saranno dalla Cassa ademprivile dati in enfiteusi perpetua con un canone annuale non superiore all'imposta fondiaria gravante sullo stesso terreno a quelli fra essi che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento per la esecuzione della presente legge, con l'obbligo dei miglioramenti agrari nei terreni coltivabili, e della conservazione e miglioramento dei boschi nei terreni destinati ad uso forestale. A coloro che preferiscono avere sui terreni attualmente posseduti la piena e libera proprietà, la Cassa avrà l'obbligo di recederla mediante il pagamento in suo favore della somma complessiva di cinque annualità d'imposta fondiaria. Agli effetti della precedente disposizione i suddetti possessori saranno preferiti a chiunque vanti diritti risultanti da titolo non congiunto al possesso di fatto. Ove concorrano con possessori di fatto muniti di titolo saranno gli uni e gli altri mantenuti al possesso nello stesso stato, condizione e proporzione prima goduto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo