Art. 30
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
I beni delle Cussorgie, in possesso di fatto dei Cussorgiali al 1° gennaio 1906, saranno dalla Cassa ademprivile dati in enfiteusi perpetua con un canone annuale non superiore all'imposta fondiaria gravante sullo stesso terreno a quelli fra essi che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento per la esecuzione della presente legge, con l'obbligo dei miglioramenti agrari nei terreni coltivabili, e della conservazione e miglioramento dei boschi nei terreni destinati ad uso forestale.
A coloro che preferiscono avere sui terreni attualmente posseduti la piena e libera proprietà, la Cassa avrà l'obbligo di recederla mediante il pagamento in suo favore della somma complessiva di cinque annualità d'imposta fondiaria.
Agli effetti della precedente disposizione i suddetti possessori saranno preferiti a chiunque vanti diritti risultanti da titolo non congiunto al possesso di fatto. Ove concorrano con possessori di fatto muniti di titolo saranno gli uni e gli altri mantenuti al possesso nello stesso stato, condizione e proporzione prima goduto.
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