Art. 36
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Ai proprietari dei terreni incolti o estensivamente coltivati, che compiranno per proprio conto o mediante contratti d'affitto a miglioramento o a mezzadria, opere di bonificamento agrario e di colonizzazione, dividendo i terreni stessi in poderi con casa colonica, stalla ed acqua potabile, di estensione capace di dare lavoro costante e remunerativo ad una famiglia di agricoltori, sono concesse le facilitazioni seguenti:
a) esenzione per un decennio dell'imposta prediale erariale, a decorrere dai compiuti miglioramenti, debitamente constatati a cura del Ministero di agricoltura;
b) riduzione alla tassa fissa di una lira delle tasse tutte di bolle, registro ed ipotecarie cui possono dar luogo gli atti, di che nella prima parte del presente articolo e le formalità ipotecarie da essi dipendenti.
La tassa predetta sarà pagata all'atto della registrazione.
Per gli atti, di che nel precedente articolo, sono ridotti a metà i diritti che possono spettare ai notai à termini delle leggi vigenti.
L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta, e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.
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