Art. 40
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Oltre l'esenzione dell'imposta fondiaria di cui nel precedente articolo sono stabiliti i seguenti premi a favore di coloro che provvederanno al rimboschimento con semi e piantine.
Fino a L. 100 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto con buon esito, da accertarsi mediante sopra luogo dall'ispettore forestale non meno di 5 anni dopo il piantamento o la seminagione. Fino a L. 50 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti da accertarsi sopra luogo come sopra.
Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio.
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