Art. 46
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Pei lavori di rimboschimento dei bacini montani è autorizzata, in aggiunta alle rimanenti L. 900,000 del fondo assegnato dalla legge 28 luglio 1902, n. 342, la maggior somma di L. 1,180,000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1907-908.
Il riparto della complessiva spesa di L. 2,080,000 negli esercizi dal 1907-908 al 1921-922, e l'assegnazione di essa ai vari lavori sono stabiliti nelle tabelle B e C allegate alla presente legge.
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