Art. 49

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Oltre le L. 14,746,400 cui ammontano le maggiori spese autorizzate pei lavori di cui agli , è assegnata la somma di L. 253,600, quale fondo a disposizione per spese maggiori od impreviste, restando così autorizzata pei lavori stessi la complessiva maggiore spesa di L. 15,000,000.
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LEGGE 14 luglio 1907, n. 562 (Art. 49 Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna.) — Testo vigente | Portale Normativo