Art. 49
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Oltre le L. 14,746,400 cui ammontano le maggiori spese autorizzate pei lavori di cui agli , è assegnata la somma di L. 253,600, quale fondo a disposizione per spese maggiori od impreviste, restando così autorizzata pei lavori stessi la complessiva maggiore spesa di L. 15,000,000.
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