Art. 52
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
L'esecuzione delle opere di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione contemplate nei precedenti può essere affidata, quando l'importo a base di appalto non superi le 200,000 lire, anche per trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro.
Ai Consorzi, che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società cooperative di produzione e lavoro, può essere affidata anche per trattativa privata l'esecuzione delle opere suddette, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.
Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.
Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità, stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1907-07-14;562#art-52