Art. 47
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
In aggiunta alle somme di L. 4,862,500 e di L. 2,450,000, che restano ancora da stanziare, rispettivamente per opere di correzione dei corsi d'acqua e per bonificazioni secondo la legge 28 luglio 1902, n. 342, sono autorizzate le maggiori spese di L. 8,267,500 per le prime e di L. 540,000 per le seconde, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a cominciare dall'esercizio 1908-909.
Il riparto della complessiva spesa di L. 16,120,000 negli esercizi dal 1907-908 al 1923-924 e l'assegnazione di essa ai vari lavori, sono stabiliti nelle tabelle D ed E allegate alla presente legge.
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