Art. 50

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Le tabelle D e E sono invariabili, quanto alla determinazione dello stanziamento complessivo per ogni esercizio ed all'assegnazione della somma per ciascuna opera da eseguire. È però in facoltà del Governo di proporre colle leggi di bilancio l'assegnazione del fondo occorrente per ciascun'opera secondo le effettive necessità, senza alcun riguardo alle previsioni fatte per leggi e per opere con le tabelle stesse.
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