Art. 51

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Le economie, che per qualsiasi titolo si verificassero nella esecuzione di una delle opere contemplate nell', saranno erogate a beneficio delle altre opere contemplate nell'articolo stesso. Le economie che si verificassero in una delle opere contemplate nei precedenti saranno erogate a beneficio di altre fra le opere stesse, o portate in aumento del fondo a disposizione indicato nell'.
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