Art. 48

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
È autorizzata la maggiore spesa di L. 5,938,900 in aggiunta a quella di L. 8,268,100 ancora da stanziare secondo la legge 7 luglio 1902, n. 333, per le opere di bonifica della Sardegna dichiarate di prima categoria. Il fondo complessivo di L. 14,207,000 sarà stanziato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dall'esercizio 1907-908 al 1923-924. Nelle citate tabelle D ed E sono stabiliti il riparto della spesa nei detti esercizi e le assegnazioni di essa alle varie opere.
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LEGGE 14 luglio 1907, n. 562 (Art. 48 Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna) — Testo vigente | Portale Normativo