Art. 53

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
La spesa per la costruzione delle opere contemplate negli sarà ripartita per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico degli interessati. Saranno considerati come interessati: a) per la correzione dei corsi d'acqua e per le opere forestali, siano esse di rinsaldamento come di rimboschimento propriamente detto, le Provincie nelle quali scorre il corso d'acqua da correggersi. Per il fiume Tirso, interprovinciale, il concorso sarà dato esclusivamente dalla provincia di Cagliari; b) per le bonificazioni le Provincie ed i proprietari dei terreni da bonificarsi, sieno essi privati od enti morali o pubbliche amministrazioni. Il contributo a carico di questi sarà così diviso: dodici e mezzo per cento a carico della Provincia e dodici e mezzo per cento a carico dei proprietari dei terreni che gli verseranno in dieci rate annuali a far tempo dall'anno successivo al completamento dei lavori.
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LEGGE 14 luglio 1907, n. 562 (Art. 53 Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna.) — Testo vigente | Portale Normativo