Art. 57

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
La spesa relativa alle costruzioni delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312, sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle Provincie.
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