Art. 57

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
La spesa relativa alle costruzioni delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312, sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle Provincie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562#art-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562 (Art. 57 Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna.) — Testo vigente | Portale Normativo