Art. 57
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
La spesa relativa alle costruzioni delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312, sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle Provincie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1907-07-14;562#art-57