Art. 57 · LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

Art. 57

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
La spesa relativa alle costruzioni delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312, sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle Provincie.
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