Art. 63

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Il Governo del Re ha facoltà di modificare i regolamenti per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902 n. 342, e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e delle precedenti leggi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907. VITTORIO EMANUELE. F. COCCO-ORTU. GIANTURCO. LACAVA. CARCANO. RAVA. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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