Art. 54
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Salvo quanto è disposto nei precedenti articoli, nulla è immutato circa le opere in essi contemplate alle disposizioni delle citate leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, o 7 luglio 1902, n. 333.
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