Art. 45
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
L'esecuzione delle opere di bonificazione, correzione dei corsi d'acqua e rimboschimenti, autorizzate dalla legge 2 agosto 1897, n. 382, modificata dalle leggi 28 luglio 1902, n. 342, e 7 luglio 1902, n. 333, è regolata dalle disposizioni dei seguenti articoli:
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