Art. 51 · LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

Art. 51

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Le economie, che per qualsiasi titolo si verificassero nella esecuzione di una delle opere contemplate nell', saranno erogate a beneficio delle altre opere contemplate nell'articolo stesso. Le economie che si verificassero in una delle opere contemplate nei precedenti saranno erogate a beneficio di altre fra le opere stesse, o portate in aumento del fondo a disposizione indicato nell'.
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