Art. 49 · LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

Art. 49

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Oltre le L. 14,746,400 cui ammontano le maggiori spese autorizzate pei lavori di cui agli , è assegnata la somma di L. 253,600, quale fondo a disposizione per spese maggiori od impreviste, restando così autorizzata pei lavori stessi la complessiva maggiore spesa di L. 15,000,000.
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