Art. 24

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
La Cassa ademprivile, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale eserciterà la sua vigilanza sopra i detti Istituti, nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento. La vigilanza sopra i Monti frumentari e le Casse agrarie potrà essere dal Ministero delegata al direttore della Cassa ademprivile di ciascuna delle due Provincie. Il fondo del soppresso Censorato sui Monti frumentari concorrerà nelle spese occorrenti per la vigilanza governativa. È soppresso l'ufficio d'ispezione di cui nella lettera c dell' della legge 2 agosto 1897, n. 382.
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