Art. 3
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
I proventi ordinari della Cassa ademprivile sono i seguenti:
1° gl'interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell';
2° i canoni sui terreni concessi in enfiteusi, e la rendita netta dei boschi, di cui nell'.
Potrà essere autorizzata dal Consiglio d'amministrazione della Cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa, ai termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante della buona cultura del fondo da cedersi.
In questo caso il prezzo dell'affrancazione andrà in aumento del patrimonio dell'Istituto.
Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sarà destinato a formare il fondo di riserva.
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