Art. 8

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Le Confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che ciascun anno sarà determinata dal prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza. Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle opere pie che più non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale furono fondate.
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