Art. 7
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
I Monti frumentari e nummari sono enti morali autonomi soggetti alle disposizioni della presente legge.
I Monti esistenti in più Comuni contermini possono costituirsi in Consorzio, come pure i Monti di nuova istituzione. L'amministrazione consorziale del Monte, costituita con le norme che saranno stabilite nel regolamento, avrà sede nel Comune, che disporrà di un locale proprio e adatto pel Monte e in cui per ragioni di viabilità possano più facilmente accedere gli abitanti degli altri Comuni.
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