Art. 11

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Il capitale di ciascun Monte è costituito: 1° del capitale in natura e in denaro posseduto; 2° dell'anticipazione di una somma non superiore a L. 10,000 da concedersi dalla Cassa ademprivile a ciascun Monte, anche se essi si riuniscano in Consorzio; 3° del magazzino montuario per deposito delle derrate e degli attrezzi; 4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all', dagli enti morali o dai privati; 5° di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi. Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle Società cooperative legalmente riconosciute ed ai privati che ne facessero domanda con le norme stabilite nel regolamento. La concessione ai privati che non siano fra i confinanti si farà in base ad asta e solo dopo due esperimenti d'asta deserta si potrà fare a trattativa privata. A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni. Dai terreni comunali potrà essere dedotta una porzione possibilmente in un solo appezzamento di superficie non minore di ettari due e nel punto più vicino all'abitato, la quale sarà destinata a formare il campo sperimentale comunale. Tale campo sarà coltivato a cura e spesa dell'amministrazione del Monte, sotto la direzione della cattedra ambulante, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite all'amministrazione del Monte. Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'Amministrazione provvederà un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto. Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, questo potrà essere acquistato, su parere del direttore della cattedra ambulante, a cura dell'amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa ademprivile.
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