Art. 17
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Il capitale di fondazione delle Casse agrarie, quando esse non siano costituite da Società in nome collettivo, non potrà essere inferiore a L. 3000 e dovrà essere interamente versato.
Se il capitale sia costituito dal Comune o da altri enti morali, potrà esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.
Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potrà mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.
Sul capitale, in qualsiasi modo costituito, potrà corrispondersi agli enti fondatori o ai privati un interesse non superiore al 2 per cento.
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