Art. 18
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Le anticipazioni della Cassa ademprivile alle Casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.
Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
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