Art. 13

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui nell'arlicolo precedente, devono essere destinati, per non oltre la metà, nell'acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte, e della parte rimanente potrà disporre l'Amministrazione del Monte nel modo che reputerà praticamente più conveniente per l'incremento dell'istituzione.
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