Art. 9

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
In mancanza di mezzi, di cui nell'articolo precedente, o quando essi non fossero sufficienti per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte fra quelli adatti e di loro proprietà. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, con deliberazione a schede segrete presa a maggioranza assoluta coll'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, ha facoltà di imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento. Durante il termine della gratuita concessione, che potrà esser fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dall'imposta e dalla sovrimposta fondiaria. L'imposta erariale pei terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta. La coltivazione del terreno sarà sotto la sorveglianza del direttore della cattedra ambulante.
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