Art. 4
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Al primo, secondo, terzo e quarto comma dell' della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all' della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:
L'Amministrazione della Cassa ademprivile divide i beni di cui al n. 2 dell', secondo le condizioni locali, in tre categorie.
Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini dell' della legge 2 agosto 1897, n. 382, a spese del Ministero di agricoltura; quelli della seconda categoria, cioè i boschivi, saranno sorvegliati dagli stessi uffici forestali, secondo le buone regole d'arte ed a spese dello Stato, migliorati ed amministrati dalla Cassa stessa. Quelli della terza categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a cinque ettari e dalla stessa Amministrazione concessi in enfiteusi, con preferenza ai proprietari e coltivatori delle singole circoscrizioni.
Tali disposizioni non si applicano a quei beni d'origine ademprivile che i Comuni possiedono e dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi se boschivi a conservarli tali coltivandoli e sfruttandoli secondo le norme di coltura silvana, con divieto di tagliar raso od a rotazione, se non interviene il parere favorevole dell'ispettorato forestale e l'approvazione del Ministero d'agricoltura gli altri saranno lasciati in piena ed assoluta proprietà ai Comuni, colle norme da fissarsi nel regolamento, quando servono ai bisogni agrari della popolazione. Se rimboscabili verranno consegnati all'ispettorato forestale per procedere al rimboschimento nell'interesse dei Comuni che concorreranno nella spesa del 50 per cento.
L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza.
I concessionari, sotto pena di rescissione, come nell'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 60 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, dividere o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante i 60 anni all'oggetto indicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'Amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante i 60 anni, i beni ad essi concessi.
Le somme percette dallo Stato, per i prodotti del taglio dei boschi, per fitti e prezzi di cessione dei beni e per cause eventuali diverse, dalla pubblicazione della legge 2 agosto 1897 in poi, saranno restituite al netto dalle spese, alla Cassa ademprivile. La Cassa sarà di pieno diritto surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.
Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.
La riscossione delle rendite, fitti, canoni ed altro, da parte della Cassa, sarà fatta con le norme, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalle vigenti leggi per la riscossione delle imposte dirette. Contro i morosi si potrà procedere, dietro richiesta della Cassa, dall'esattore del Comune nel quale sono gl'immobili.
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