Art. 15
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, nè per interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore alla media degli altri mutui.
Alla scadenza del prestito non è ammessa alcuna proroga o rinnovazione.
La violazione di queste disposizioni produce l'immediata decadenza dall'Amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili sono puniti con un'ammenda da L. 100 a L. 1000.
L'ammenda, inflitta per decreto prefettizio, è esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.
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