Art. 20
LEGGE 14 luglio 1907, n. 562
In vigore dal 22 ago 1907
Gli agricoltori residenti nel Comune nel quale opera la Cassa agraria non costituita nella forma di Società cooperativa in nome collettivo, per ottenere il credito da essa dovranno inscriversi alla medesima e versare, anche a rate, un diritto di primo ingresso non superiore a L. 5.
Le norme per la inscrizione degli agricoltori alla Cassa, per la cancellazione di essi, per la responsabilità solidale degli inscritti, nei casi in cui sia contemplata nello statuto della Cassa, per la pubblicità delle inscrizioni, per la partecipazione degli inscritti all'Amministrazione ed al sindacato dell'Istituto, saranno stabilite nel regolamento.
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