Art. 19

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Le Casse agrarie fanno prestiti in danaro gli agricoltori indicati nell' e per gli scopi seguenti: 1° per la coltivazione; 2° per la raccolta; 3° per le sementi; 4° per i concimi; 5° per le materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide; 6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura. I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori alla somma e per la durata che saranno indicate nel regolamento. I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere, i primi a L. 2000, per la durata di due anni; i secondi a L. 3000, per la durata di tre anni. L'interesse sui prestiti non potrà essere superiore al 5 per cento.
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LEGGE 14 luglio 1907, n. 562 (Art. 19 Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna.) — Testo vigente | Portale Normativo