Art. 19 · LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

Art. 19

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Le Casse agrarie fanno prestiti in danaro gli agricoltori indicati nell' e per gli scopi seguenti: 1° per la coltivazione; 2° per la raccolta; 3° per le sementi; 4° per i concimi; 5° per le materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide; 6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura. I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori alla somma e per la durata che saranno indicate nel regolamento. I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere, i primi a L. 2000, per la durata di due anni; i secondi a L. 3000, per la durata di tre anni. L'interesse sui prestiti non potrà essere superiore al 5 per cento.
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