Art. 16 · LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

Art. 16

LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

In vigore dal 22 ago 1907
Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa: dei Monti frumentari coi fondi in numerario che si addimostrino esuberanti ai bisogni del Monte; dei Comuni, delle Opere pie, di altri enti morali o di privati. Le Casse agrarie costituite con la forma di Società cooperativa in nome collettivo devono osservare le disposizioni del Codice di commercio, concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Società cooperative.
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