AccordoTitolo III

Art. 41

Non-responsabilità delle Amministrazioni postali

In vigore dal 30 giu 1994
Non-responsabilità delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili dei colli di cui hanno effettuato la consegna sia alle condizioni prescritte dalla loro regolamentazione interna per invii analoghi, sia alle condizioni previste all', paragrafo 3 della convenzione; la responsabilità tuttavia rimane: a) se una manomissione o un'avaria sono constatate sia prima della consegna, sia all'atto della consegna di un pacco o se, qualora la regolamentazione interna lo consenta, il destinatario, se del caso il mittente, in caso di rinvio a quest'ultimo, formulano riserve nel prendere in consegna un pacco manomesso o avariato; b) se il destinatario (o il mittente in caso di rinvio a quest'ultimo), nonostante quietanza regolarmente rilasciata, dichiara senza indugio all'Amministrazione che ha consegnato il pacco, di aver constatato un danno e fornisce la prova che la manomissione o l'avaria non si sono verificate dopo la consegna. 2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: 1. della perdita, della manomissione o dell'avaria dei pacchi: a) in caso di forza maggiore. L'Amministrazione nel cui servizio la perdita, la manomissione o l'avaria si sono verificate, deve decidere in base alla legislazione del suo paese, se tale perdita, tale manomissione o avaria sono dovute a circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore; esse sono rese note all'Amministrazione del paese di origine qualora quest'ultima lo richieda. Tuttavia la responsabilità sussiste nei confronti dell'Amministrazione del paese di invio che ha accettato di coprire i rischi di forza maggiore (, paragrafo 2); b) se, non essendo diversamente stata fornita la prova della loro responsabilità, esse non possono rendere conto dei pacchi a seguito della distruzione dei documenti di servizio a causa di una circostanza di forza maggiore; c) se il danno è stato causato da dolo o negligenza del mittente o deriva dalla natura del contenuto del pacco; d) qualora si tratti di pacchi che sono stati oggetto di una dichiarazione di valore fraudolenta, superiore al valore reale del contenuto; e) se il mittente non ha formulato alcun reclamo entro i termini previsti all', paragrafo 2. f) se si tratta di pacchi di prigionieri di guerra e di internati civili. 2 - di colli sequestrati in virtù della legislazione del Paese di destinazione; 3- di colli confiscati o distrutti dall'Autorità competente se si tratta di pacchi il cui contenuto è oggetto dei divieti di cui all', capoverso a) numeri 2, 4 a 8 e capoverso b); 4 - in materia di trasporto marittimo o aereo, se hanno fatto sapere che esse non erano in grado di accettare la responsabilità dei pacchi con valore dichiarato a bordo delle navi o degli aerei che esse utilizzano; tuttavia esse assumono, per il transito di pacchi con valore dichiarato in pieghi chiusi, la responsabilità prevista per i pacchi aventi lo stesso peso senza valore dichiarato. 3. Le Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilità per quanto riguarda le dichiarazioni doganali sotto qualsiasi forma esse siano effettuate, nonché le decisioni adottate dai servizi doganali all'atto della verifica dei pacchi sottoposti al controllo doganale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-41

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