Convenzione

Art. 39

Rispedizione

In vigore dal 30 giu 1994
Rispedizione 1. In caso di cambiamento d'indirizzo del destinatario, gli invii di corrispondenza postale sono rispediti a quest'ultimo immediatamente alle condizioni prescritte nel servizio interno, a meno che il mittente non ne abbia vietato la rispedizione mediante un'annotazione apposta sulla soprascritta in una lingua nota nel paese di destinazione o che l'indirizzo sia redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 113 paragrafo 1, lettera k) del Regolamento. Tuttavia la rispedizione di un paese verso un altro ha luogo solo se gli invii sono conformi alle condizioni previste per l'ulteriore trasporto. 2. Le corrispondenza aerea e gli invii prioritari sono rispediti verso la loro nuova destinazione per la via più rapida (aerea o di superficie). 3. Le altre corrispondenze possono essere ulteriormente inoltrate per via aerea su richiesta formale del destinatario, sempre che quest'ultimo si impegni a pagare la soprattasse o le tasse combinate corrispondenti al nuovo percorso aereo o alla nuova trasmissione prioritaria: in questo caso la soprattassa o la tassa combinata è percepita in linea di massima, all'atto del recapito e rimane acquisita all'Amministrazione distributrice. Tutte le corrispondente possono altresì essere inoltrate per la via più rapida se le soprattassa o le tasse combinate sono pagate da terzi all'ufficio che effettua l'ulteriore spedizione. La rispedizione di tali invii per mezzo della via più sollecita all'interno del paese di destinazione i assoggettata alla regolamentazione interna di questo paese. 4. Le Amministrazioni che applicano tasse combinate possono fissare, per la rispedizione mediante via aerea o prioritaria alla condizioni previste al paragrafo 3, tasse speciali che non devono superare le tasse combinate. 5. Le buste speciali C 6 ed i sacchi utilizzati per la rispedizione collettiva della corrispondenze sono inoltrate verso la nuova destinazione tramite le vie prescritte per gli invii individuali ai paragrafi 2 e 3. 6. Ciascuna Amministrazione ha facoltà di fissare un termine di rispedizione conforme a quello in vigore nel suo servizio interno. 7. Le Amministrazioni che percepiscono una tassa per le domande di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere questa stessa tassa nel servizio internazionale. 8. La rispedizione di invii di corrispondenza postale da paese a paese non dà luogo alla riscossione di qualsivoglia supplemento d'imposta, salvo le eccezioni previste nel Regolamento. Tuttavia, le Amministrazioni che percepiscono una tassa di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a percepire questa stessa tassa per gli invii di corrispondenza postale del regime internazionale, rispediti nel loro servizio. 9. Gli invii di corrispondenza postale rispediti sono recapitati ai destinatari dietro pagamento delle tasse di cui erano stati gravati alla partenza, all'arrivo o durante il tragitto, a seguito di una rispedizione dopo il primo percorso, fatto salvo il rimborso dei diritti doganali o di altre spese speciali di cui il paese destinatario non consente l'abolizione. 10. In caso di rispedizione verso un altro paese, sono annullate la tassa di fermo posta, la tassa di presentazione alla dogana, la tassa d'immagazzinaggio, la tassa di commissione, la tassa complementare per l'espresso e la tassa per il recapito di pacchetti piccoli ai destinatari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-39

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