Regolamento›Titolo III
Art. 20
Condizioni di approvazione delle proposte
In vigore dal 30 giu 1994
Condizioni di approvazione delle proposte
1. Per essere adottate le proposte volte a modificare gli Atti devono essere approvate:
a) per la Costituzione, da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione;
b) per il Regolamento generale, dalla maggioranza dei Paesi membri rappresentati al Congresso:
c) per la Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti;
d) dagli Accordi e dai loro Regolamenti di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti agli Accordi.
2. Le questioni di procedure che non possono essere risolte di comune accordo sono decise dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. Lo stesso dicasi per le decisioni che non vertono sulla modificazione degli Atti a meno che il Congresso non decida diversamente a maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti.
3. Con riserva del paragrafo 5, per Paesi membri presenti e votanti, si intendono i Paesi membri che votano "a favore" o "contro" le astensioni non essendo prese in considerazione nel conto dei voti necessari per costituire una maggioranza, come pure del resto le schede bianche o nulle in caso di voto con scrutinio segreto.
4. In caso di uguaglianza di voti, la proposta è considerata come respinta.
5. Quando il numero di astensioni e di schede bianche o nulle supera la metà del numero dei voti espressi (favorevoli, contrari astensioni) l'esame della questione è rinviato ad una successiva seduta durante la quale non si terrà più conto delle astensioni nonché delle schede bianche o nulle.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-20