Regolamento›Titolo III
Art. 12
Lingue per le deliberazioni
In vigore dal 30 giu 1994
Lingue per le deliberazioni
1. Con riserva del paragrafo 2, le lingua francese, inglese, russa e spagnola sono ammesse per le deliberazioni grazie ad un sistema d'interpretazione simultanea o consecutiva.
2. Le deliberazioni della Commissione di redazione si svolgono in lingua francese.
3. Altre lingue sono ugualmente autorizzate per le deliberazioni di cui al paragrafo 1. La lingua del paese ospite ha al riguardo un diritto di precedenza. Le delegazioni che utilizzano altre lingue provvedono all'interpretazione simultanea in una delle lingue menzionate al paragrafo 1, sia con un sistema di interpretazione simultanea che può ricevere modifiche a carattere tecnico, sia avvalendosi di interpreti particolari.
4. Le spese di installazione e di manutenzione delle attrezzature tecniche sono a carico dell'Unione.
5. Le spese relative al servizi di interpretazione sono ripartite tra i Paesi membri che utilizzano la stessa lingua in proporzione della loro contribuzione alle spese dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-12