RegolamentoTitolo III

Art. 13

Lingue di redazione dei documenti del Congresso

In vigore dal 30 giu 1994
Lingue di redazione dei documenti del Congresso 1. I documenti elaborati durante il Congresso compresi i progetti di decisione sottoposti all'approvazione del Congresso sono pubblicati in lingua francese dal Segretariato del Congresso. 2. A tal fine i documenti provenienti dalle delegazioni dei Paesi membri devono essere presentati in questa lingua, sia direttamente, sia tramite i servizi di traduzione annessi al Segretariato del Congresso. 3. Questi servizi, organizzati a proprie spese dai gruppi linguistici costituiti secondo le norme corrispondenti del Regolamento generale possono anche tradurre documenti del Congresso nelle loro lingue rispettive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-13

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