RegolamentoTitolo III

Art. 14

Proposte

In vigore dal 30 giu 1994
Proposte 1. Tutte le questioni presentate al Congresso sono oggetto di proposte. 2. Tutte le proposte pubblicate dall'Ufficio internazionale prima dell'apertura del Congresso sono considerate come essendo state presentate al Congresso. 3. Due mesi prima dell'apertura del Congresso, nessuna proposta sarà presa in considerazione, tranne quelle aventi come oggetto l'emendamento di proposte precedenti. 4. È considerata come emendamento ogni proposta di modifica la quale, senza alterare il merito della proposta, comporta una soppressione, un'aggiunta ad una parte della proposta originale o la revisione di una parte di questa proposta. Nessuna proposta di modifica sarà considerata come un emendamento se è incompatibile con il senso o con l'intento della proposta originale. In caso di ambiguità, incombe al Congresso o alla Commissione di decidere la questione. 5. Gli emendamenti presentati al Congresso riguardo a proposte già effettuate devono essere consegnati per iscritto in lingua francese al Segretariato prima di mezzogiorno fante vigilia del giorno in cui sono iscritte per la deliberazione in modo da poter essere distribuite ai delegati lo stesso giorno. Questo termine non si applica agli emendamenti che risultano direttamente dai dibattiti del Congresso o della Commissione. In questo ultimo caso, qualora ciò sia richiesto, l'autore dell'emendamento deve presentare il suo testo per iscritto in lingua francese o, in caso di difficoltà, in ogni altra lingua di dibattito. Il Presidente interessato ne darà o ne farà dare lettura. 6. La procedura di cui al paragrafo 5 si applica altresì alla presentazione di proposte che non richiedono la modifica del testo degli Atti (progetti di risoluzione, di raccomandazione, di auspicio ecc.), 7. Ogni proposta o emendamento deve essere redatta nella forma definitiva del testo da inserire negli Atti dell'Unione, con riserva beninteso di una eventuale messa a punto da parte della Commissione di redazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-14

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