Regolamento›Titolo III
Art. 17
Mozioni d'ordine e mozioni di procedura
In vigore dal 30 giu 1994
Mozioni d'ordine e mozioni di procedura
1. Una delegazione può, durante la discussione di ogni questione ed anche, se del caso, dopo la chiusura del dibattito, sollevare una mozione d'ordine in vista di domandare:
- chiarimenti sullo svolgimento dei dibattiti:
- l'osservanza del Regolamento interno;
- la modifica dell'ordine di discussione delle proposte suggerito dal Presidente.
La mozione d'ordine ha precedenza su tutte le questioni, comprese le mozioni di procedura menzionate al paragrafo 3.
2. Il Presidente fornisce immediatamente le precisazioni desiderate oppure preside la decisione che ritiene opportuna riguardo alla mozione d'ordine. In caso di obiezione, la decisione del Presidente è messa ai voti.
3. Inoltre, durante 21 dibattito di una questione, una delegazione può presentare una mozione di procedura volta a proporre:
a) la sospensione della seduta;
b) la fine della seduta;
c) il rinvio del dibattito sulla questione in discussione;
d) la chiusura del dibattito sulla questione in discussione;
Le mozioni di procedura hanno precedenza, nell'ordine stabilito sopra, su tutte le altre proposte tranne le mozioni d'ordine di cui al paragrafo 1.
4. Le mozioni intese a sospendere o a porre fine alla seduta non vengono dibattute ma sono immediatamente messe ai voti.
5. Se una delegazione propone il rinvio o la chiusura del dibattito su una questione in discussione la parola è accordata solo a due oratori contrari al rinvio o alla chiusura del dibattito, dopo di che la mozione è messa ai voti.
6. La delegazione che presenta una mozione d'ordine o di procedura non può trattare il merito della questione in discussione nel suo intervento. L'autore di una mozione di procedura può ritirarla prima che sia messa ai voti ed ogni mozione della fattispecie, emendata o non, eventualmente ritirata, può essere ripresa da un'altra delegazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-17