RegolamentoTitolo III

Art. 15

Esame delle proposte al Congresso e nelle commissioni.

In vigore dal 30 giu 1994
Esame delle proposte al Congresso e nelle commissioni. 1. Le proposte di carattere redazionale (il cui numero è seguito dalla lettera R) sono assegnate alla Commissione di redazione sia direttamente se per quanto riguarda l'Ufficio internazionale non vi sono dubbi riguardo alla loro natura (Un elenco di siffatte proposte è compilato dall'ufficio internazionale all'intenzione della Commissione di redazione), sia se, secondo l'Ufficio internazionale vi sono dubbi sulla loro natura, ancorchè le altre Commissioni ne abbiano confermato il carattere strettamente redazionale (Una lista anche di queste proposte e compilata ad intenzione delle Commissioni interessate). Tuttavia, se queste proposte sono collegate ad altre proposte sul merito che devono essere trattate dal Congresso o da altre commissioni, la commissione di redazione procede al loro esame solo dopo che il Congresso o le commissioni si siano pronunciate riguardo alle proposte sul merito corrispondenti. Le proposte il cui numero non è seguito dalla lettera R, ma che, secondo il parere dell'Ufficio internazionale sono proposte di carattere redazionale, sono direttamente deferite alle Commissioni che si occupano delle proposte di merito corrispondenti. Queste Commissioni decidono, all'apertura dei loro lavori, quali di queste proposte saranno direttamente assegnate alla commissione di redazione. Un elenco di queste proposte è compilato dall'Ufficio internazionale per le Commissioni pertinenti. 2. In linea di massima le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione che sono la conseguenza delle proposte di modifica della Convenzione e degli Accordi sono trattate dalla Commissione pertinente, a meno che questa non decida sul loro rinvio al Consiglio esecutivo dietro proposta del suo Presidente o di una delegazione se questo rinvio e stato oggetto di una obiezione, il Presidente sottopone immediatamente la questione ad un voto di procedura. 3. Al contrario, le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione che non sono la conseguenza di proposte di modifica della Convenzione e degli Accordi vengono rinviate al consiglio esecutivo, a meno che la Commissione non decida di esaminarle al congresso su proposta del Presidente o di una delegazione. Se tale proposta e oggetto di un'obiezione, il Presidente sottopone immediatamente la questione ad un voto di procedura. 4. Se una stessa questione e oggetto di più proposte, il Presidente decide il loro ordine di dibattito iniziando, di regola con la proposta che maggiormente si discosta dal testo di base e che comporta il cambiamento più profondo rispetto allo statu quo. 5. Se una proposta può essere suddivisa in più parti ciascuna di loro può, con l'accordo dell'autore della proposta o dell'Assemblea, essere esaminata e messa ai voti separatamente. 6. Ogni proposta ritirata, in fase di Congresso o di Commissione dal suo autore può essere ripresa dalla delegazione di un altro Paese membro. Allo stesso modo se un emendamento ad una proposta è accettato dall'autore di quest'ultima, un'altra delegazione può ricuperare la proposta originale non emendata. 7. Ogni emendamento ad una proposta, accettato dalla delegazione che presenta questa proposta, è immediatamente incorporato nel testo della proposta. Se l'autore della proposta originale non accetta un emendamento il Presidente decide se si deve votare per primo l'emendamento o la proposta partendo dalla formulazione che si discosta maggiormente dal senso o dall'intenzione del testo di base, e che comporta il cambiamento più profondo rispetto allo statu quo. 8. La procedura di cui al paragrafo 7 si applica altresì qualora siano presentati più emendamenti ad una stessa proposta. 9. Il Presidente del Congresso ed i Presidenti delle Commissioni fanno consegnare alla commissione di redazione, dopo ogni seduta il testo scritto delle proposte, emendamenti o decisioni adottate. 10. Al termine dei loro lavori le Commissioni compilano, riguardo ai Regolamenti di esecuzioni che li concernono, una risoluzione in due parti che contengono: 1 - i numeri delle proposte rinviate al Consiglio esecutivo per esame; 2 - i numeri delle proposte rinviate al consiglio esecutivo per esame con le direttive del congresso, In quanto alle proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione adottate da una commissione e successivamente trasmesse alla Commissione di redazione, esse sono oggetto di una Risoluzione che comprende in annesso il testo definitivo delle proposte selezionate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-15

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