RegolamentoTitolo III

Art. 16

Deliberazioni

In vigore dal 30 giu 1994
Deliberazioni 1. I delegati possono prendere la parola solo dopo essere stati autorizzati dal Presidente della Riunione. È raccomandato loro di parlare senza fretta e distintamente. Il presidente deve lasciare ai delegati la possibilità di esprimere liberamente e completamente il loro parere sull'argomento in discussione, sempre che ciò sia compatibile con il normale svolgimento delle deliberazioni. 2. Salvo decisione contraria adottata alla maggioranza dei membri presenti e votanti, i discorsi non possono superare cinque minuti. Il Presidente è autorizzato ad interrompere ogni oratore che supera detto tempo di parola. Egli può anche esortare il delegato a non allontanarsi dal tema. 3. Durante il dibattito il Presidente può, con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti dichiarare chiusa la lista degli oratori, dopo averne data lettura, Quando la lista è terminata, egli annuncia la chiusura del dibattito, con riserva di concedere all'autore della proposta in discussione, anche dopo la chiusura della lista, il diritto di rispondere ad ogni discorso pronunciato. 4. Il Presidente può anche con l'accordo della maggioranza dei membri presenti numero degli interventi di una stessa delegazione su una proposta o un determinato gruppo di proposte, dovendo tuttavia essere concessa all'autore della proposta la possibilità di presentare detta proposta e di intervenire ulteriormente se lo domanda, in modo da apportare elementi nuovi in risposta gli interventi delle altre delegazioni, in modo tale da poter avere la parola per ultimo se la domanda. 5. Con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti, il Presidente può limitare il numero degli interventi su una proposta o su un determinato gruppo di proposte; tale restrizione non può essere inferiore a cinque a favore e cinque contro la proposta in discussione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-16

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