RegolamentoTitolo III

Art. 19

Principio e procedura di voto.

In vigore dal 30 giu 1994
Principio e procedura di voto. 1. Le questioni che non possono essere risolte di comune accordo sono decise mediante votazione. 2. Le votazioni si svolgono secondo il sistema tradizionale o con il dispositivo elettronico di votazione. In linea di massima esse hanno luogo con il dispositivo elettronico se quest'ultimo è a disposizione dell'assemblea. Tuttavia, si può far ricorso al sistema tradizionale per una votazione segreta se la domanda presentata in tal senso da una delegazione, è appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti. 3. Secondo il sistema tradizionale le procedure di voto sono le seguenti: a) a mano alzata: se il risultato di tale votazione dà adito a dubbi, il Presidente può, a suo piacimento o a domanda di una delegazione far procedere immediatamente ad un voto con appello nominale sullo stesso punto; b) per appello nominale: a domanda di una delegazione o a piacimento del Presidente. L'appello si effettua seguendo l'ordine alfabetico francese dei paesi rappresentati cominciando dal paese il cui nome è sorteggiato dal Presidente. Il risultato del voto, con l'elenco del paesi in base alla natura del voto, e riportato per iscritto nel processo-verbale della seduta: c) per scrutinio segreto: con una scheda di voto a domanda di due delegazioni. Il Presidente della riunione designa in questo caso tre scrutatori e prende i provvedimenti necessari per garantire che il voto sia segreto. 4. Con il dispositivo elettronico le procedure di voto sono le seguenti: a) voto non registrato: sostituisce un voto a mano alzata: b) voto registrato: sostituisce un voto per appello nominale: tuttavia non si procede all'appello dei nomi dei paesi salvo se una delegazione lo richiede e se questa proposta è appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti; c) voto segreto: sostituisce uno scrutinio segreto con schede di voto. 5. A prescindere dal sistema utilizzato, il voto a scrutinio segreto ha precedenza su ogni altra procedura di voto. 6. Dopo che la votazione ha avuto inizio nessuna delegazione può interromperla salvo se si tratta di una mozione d'ordine relativa alle modalità con cui si svolge la votazione. 7. Dopo la votazione il presidente può autorizzare i delegati a spiegare il loro voto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-19

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