Regolamento›Titolo III
Art. 11
Segretariato del Congresso e delle Commissioni
In vigore dal 30 giu 1994
Segretariato del Congresso e delle Commissioni
1. Il Direttore generale ed il Vice-Direttore generale dell'Ufficio internazionale assumono rispettivamente le funzioni di Segretario generale e di Segretario generale aggiunto del Congresso.
2. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto assistono alle sedute del Congresso e dell'Ufficio del Congresso nelle quali partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.
Essi possono anche, nelle stesse condizioni, assistere alle sedute delle Commissioni o farsi rappresentare da un funzionario superiore dell'Ufficio internazionale.
3. I lavori del Segretariato del Congresso, dell'Ufficio del congresso e delle Commissioni sono svolti dal personale dell'Ufficio internazionale in collaborazione con l'Amministrazione del paese invitante.
4. I funzionari superiori dell'Ufficio internazionale assumono le funzioni di Segretario del Congresso, dell'Ufficio del Congresso e delle Commissioni. Essi assistono il Presidente durante le sedute e sono responsabili della redazione dei processi-verbali o dei rapporti.
5. I Segretari del Congresso e delle Commissioni sono assistiti da Segretari aggiunti.
6. Relatori aventi la padronanza della lingua francese sono incaricati della redazione dei processi verbali del Congresso e delle Commissioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-11