RegolamentoTitolo III

Art. 11

Segretariato del Congresso e delle Commissioni

In vigore dal 30 giu 1994
Segretariato del Congresso e delle Commissioni 1. Il Direttore generale ed il Vice-Direttore generale dell'Ufficio internazionale assumono rispettivamente le funzioni di Segretario generale e di Segretario generale aggiunto del Congresso. 2. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto assistono alle sedute del Congresso e dell'Ufficio del Congresso nelle quali partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto. Essi possono anche, nelle stesse condizioni, assistere alle sedute delle Commissioni o farsi rappresentare da un funzionario superiore dell'Ufficio internazionale. 3. I lavori del Segretariato del Congresso, dell'Ufficio del congresso e delle Commissioni sono svolti dal personale dell'Ufficio internazionale in collaborazione con l'Amministrazione del paese invitante. 4. I funzionari superiori dell'Ufficio internazionale assumono le funzioni di Segretario del Congresso, dell'Ufficio del Congresso e delle Commissioni. Essi assistono il Presidente durante le sedute e sono responsabili della redazione dei processi-verbali o dei rapporti. 5. I Segretari del Congresso e delle Commissioni sono assistiti da Segretari aggiunti. 6. Relatori aventi la padronanza della lingua francese sono incaricati della redazione dei processi verbali del Congresso e delle Commissioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-11

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